Regolamento per gli impianti di bioraffinazione

UNSPECIFIED (2014) Regolamento per gli impianti di bioraffinazione. Bollettino di legislazione tecnica (2). pp. 154-158. ISSN 0392-3789

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Abstract

Il D.M. 09/10/2013, n. 139, in vigore dal 17/12/2013, reca il Regolamento per la realizzazione e conduzione di impianti di bioraffinazione (bioraffinerie) di seconda e terza generazione, ai quali si applica l’Autorizzazione unica. Il Regolamento, previsto dall’art. 4, comma 6 del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, reca procedure autorizzative semplificate per la realizzazione di impianti di bioraffinazione di seconda e terza generazione, cioè alimentati da biomasse o prodotti di origine agricola o forestale non destinati al consumo umano o degli animali ovvero scarti dell’industria alimentare ovvero di colture dedicate alla valorizzazione energetica (alghe e microalghe) non in competizione con la filiera alimentare o derivanti da altri processi. In particolare le bioraffinerie di seconda e terza generazione sono sistemi che possono produrre diversi materiali per una pluralità di possibili utilizzazioni (biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto, bioenergia) a partire da, rispettivamente: biomassa e prodotti di origine agricola o forestale, scarti dell’industria agroalimentare e alimentare (es. grassi animali), oli esausti; biomasse ottenute mediante valorizzazioni di terreni marginali o non agricoli oppure in mare. L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dall’operatore esercente l’impianto, l’autorizzazione all’installazione, all’interno dello stabilimento, di impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentati dagli stessi bioliquidi combustibili o dai sottoprodotti derivanti dal loro ciclo produttivo. Nel caso in cui l’utilizzo di detti bioliquidi o sottoprodotti avvenga tramite impianti di cogenerazione, il calore eventualmente utilizzato per la formazione dei prodotti della bioraffineria è considerato calore utile al fine della definizione di cogenerazione ad alto rendimento. Le unità di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) accedono al sistema dei Certificati bianchi, ai sensi dei DD.M. 05/09/2011 e D.M. 28/12/2012. Negli impianti di cogenerazione realizzati all’interno dello stabilimento possono essere impiegate le biomasse, il cui utilizzo è stato autorizzato per l’impianto di bioraffinazione, e i sottoprodotti da biomasse di filiera corta di cui alla Tabella 1A punto 2 del D.M. 06/07/2012

Item Type: Article
Additional Information: Energia e ambiente
Subjects: 300 Scienze sociali > 340 Diritto
Depositing User: Danilo Dezzi
Date Deposited: 01 Jul 2014 16:31
Last Modified: 01 Jul 2014 16:31
URI: http://eprints.bice.rm.cnr.it/id/eprint/9476

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